La natura giuridica del contratto di subnoleggio
Quando un noleggiatore prende a noleggio macchinari e attrezzature per noleggiarle a sua volta a un proprio cliente, si ha un contratto di subnoleggio.
Da un punto di vista giuridico, quando questo succede si rimane comunque all’interno dell’alveo della locazione di beni mobili. Di conseguenza, si continuano ad applicare gli articoli 1571 e seguenti del Codice civile.
Per i piccoli e medi noleggiatori questa è un’esigenza piuttosto frequente, resa ancora più necessaria dalla grande scarsità di macchine di questi ultimi mesi.
Grazie al subnoleggio, infatti, un noleggiatore può essere in grado di soddisfare la richiesta di un cliente anche in mancanza di una disponibilità immediata. Oppure nel caso in cui arrivi una richiesta di un macchinario non presente nel parco mezzi di proprietà.
Il vantaggio che ciò garantisce è evidente, dato che in questo modo è possibile soddisfare un bisogno del cliente ed evitare che si rivolga a un’azienda concorrente.
Naturalmente non è tutto oro quello che luccica: se esercitato senza criterio, il subnoleggio può facilmente diventare dannoso per il noleggiatore stesso (vuoi scoprire gli errori più comuni? Clicca qui per leggere il nostro articolo dedicato).
Ma concentriamoci sugli aspetti giuridici e contrattuali tipici di questa pratica.
Che cosa regola un contratto di subnoleggio?
Naturalmente, tra noleggiatore e subnoleggiatore si darà luogo a un contratto che dovrà innanzitutto avere al suo interno ciascuno degli elementi essenziali del noleggio. E quindi individuazione dei beni consegnati, durata del noleggio e importo del canone richiesto.
Oltre a questi, un altro elemento molto importante è che eventuali limiti di utilizzo dei beni inseriti nel contratto a monte siano poi inseriti anche all’interno del contratto che il subnoleggiatore andrà a stipulare con il cliente finale.
Nel caso in cui il cliente tenga dei comportamenti non conformi e causi dei danni ai beni presi a noleggio, di questi verso il noleggiatore dovrà rispondere il subnoleggiatore. E quindi sarà interesse di quest’ultimo inserire con chiarezza tali limiti all’interno del contratto di subnoleggio con il cliente finale.
Altro elemento da considerare è che la disponibilità del bene in capo al subnoleggiatore è limitata nel tempo, e quindi questi potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste del cliente. Per esempio nel caso in cui diventi necessario un prolungamento del contratto.
Di questo certamente l’azienda che prende a noleggio con finalità di subnoleggiare a terzi macchinari e attrezzature dovrà tenere conto.
Per contro, chi desidera evitare che le proprie macchine a noleggio vengano subnoleggiate a dei clienti terzi deve inserire un esplicito divieto di subnoleggio nelle Condizioni Generali di Noleggio presenti all’interno del proprio contratto.
In questo caso però il noleggiatore, per l’opponibilità della stessa, dovrà ottenere la doppia firma della clausola in calce al contratto in quanto clausola vessatoria, rappresentando la stessa una limitazione della libertà negoziale del cliente verso il mercato.
E bisogna tenerlo bene a mente; d’altronde, quello della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie è un aspetto che viene troppo spesso sottovalutato all’interno dei contratti di noleggio.
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