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Le leggi non scritte della vendita
Le leggi non scritte della vendita

Le leggi non scritte della vendita

Nel secondo dei post previsti sulla materia (vedete qui quello di lunedì 26) l’avvocato Lorenzo Perino, relatore del seminario formativo previsto a Milano per il 9 luglio, ci illustra la dinamica applicativa della norma e gli adempimenti previsti per andare esenti da responsabilità.

La dinamica applicativa della norma

Innanzitutto è necessario chiarire quali siano le persone fisiche in grado per il D.Lgs. 231/01 di commettere i reati appena elencati nell’interesse dell’ente. L’articolo 5 individua 2 categorie di persone: i soggetti apicali[1] ed i soggetti sottoposti[2]. La differenza tra i due sta nel fatto che i primi stabiliscono con l’ente un rapporto di rappresentanza (ne esprimono la volontà in relazione ad una serie determinata di atti) ed i secondi stabiliscono un rapporto di subordinazione (sostanzialmente eseguono direttive stabilite da altri).  Questa distinzione comporta una diversa gradazione di responsabilità per l’ente.

Se uno di questi soggetti commette un reato nell’interesse della società e non agisce per esclusivo interesse personale, realizza una situazione in grado di dare luogo a responsabilità dell’ente.  Pertanto parallelamente al procedimento penale nei confronti della persona fisica responsabile (procedimento che segue in modo autonomo il suo corso), si aprirà un ulteriore procedimento, amministrativo da reato, a carico dell’ente che andrà in autonomia a verificare se l’ente dovrà essere ritenuto responsabile oppure no ed eventualmente darà luogo a sanzioni di carattere pecuniario ed interdittivo (fino alla sospensione o interruzione dell’attività d’impresa, nei casi più gravi).

Gli adempimenti previsti per essere esenti da responsabilità

Tocca ora analizzare quali siano gli adempimenti che la legge prevede per consentire all’ente di andare esente da responsabilità.

Gli adempimenti previsti sono fondamentalmente 3:

  • Adozione di modelli organizzativi interni in grado di prevenire la commissione di tutti i reati previsti dalla norma;
  • Adozione di un codice etico di comportamento interno relativo ai comportamenti a rischio, dotato di adeguato apparato sanzionatorio per il caso di sua violazione;
  • Nomina di un organismo di vigilanza il cui compito sarà quello di monitorare il livello di attuazione e di applicazione dei modelli organizzativi interni, vigilare sul comportamento degli addetti e riferire agli organi sociali di eventuali inadempimenti o violazioni.

Nel caso in cui l’ente adotti compiutamente ed effettivamente attui queste misure interne potrà beneficiare dell’applicazione di una scriminante e andrà quindi esente da responsabilità.

Si è accennato prima al diverso livello di responsabilità a seconda che il reato sia commesso da soggetti apicali o subordinati; le cose stanno come segue. In caso di soggetti apicali, quindi più legati alla società e più responsabilizzati da questa, l’ente potrà beneficiare dell’applicazione della scriminante “se questi hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”. In caso di soggetti subordinati, meno autonomi e meno responsabilizzati, l’ente sarà responsabile “… se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza” (da parte dell’ente). Ovvero in questo ultimo caso se l’ente non ha efficacemente attuato il modello organizzativo interno. La distinzione è sottile ma assolutamente fondamentale quando l’ente si troverà chiamato a rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriore elemento essenziale da sottolineare è che la disciplina descritta dal D.Lgs. 231/01 non è una disciplina obbligatoria (a differenza di altre normative, come ad esempio quella in materia di sicurezza sul lavoro o di trattamento di dati personali): non adottare gli adempimenti non comporta, di per sé, l’applicazione di sanzioni. Ma se ci si viene a trovare in un caso come quello descritto l’ente non potrà beneficiare dell’applicazione della scriminante e sarà soggetto alle sanzioni. Sono adempimenti che l’ente deve adottare in via “preventiva”, per premunirsi in caso di commissione di reati da parte dei propri addetti.

Ma il quadro, con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza, se ce ne fosse stato bisogno, si è complicato ancora. Infatti l’art. 30, che analizzeremo nel prossimo post, fa espressamente riferimento ai modelli organizzativi in materia di sicurezza fissandone degli standard di qualità.


[1] Art. 5 comma 2 lett. a): “Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso”.

[2] Art. 5 comma 1 lett. b): “Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

Tag dell'articolo: formazione, noleggio

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