Noleggio e subappalto, trova le differenze

La differenza tra noleggio e subappalto
Noleggio subappalto

Assodimi si è recentemente impegnata nel tracciare una linea divisoria tra noleggio e subappalto, due termini che spesso vengono confusi.

Il punto di partenza da cui è scaturito l’interesse deriva dal fatto che, molto frequentemente, i noleggiatori hanno ricevuto una richiesta di iscrizione a casse previdenziali particolari, oppure l’obbligo di utilizzo di CCNL territoriali, o ancora hanno subito delle sanzioni.

L’associazione si è quindi messa a disposizione delle aziende per esporre personalmente questa differenza di operazioni e terminologie. Inoltre ha assunto l’impegno di richiedere il riconoscimento del settore noleggio nei tavoli competenti, al fine di ottenere riferimenti normativi più chiari.

Alla base del problema

Nel definire correttamente il significato e le differenze tra le due attività, il legale di Assodimi ha richiesto una maggiore chiarezza all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Ciò che salta ancora una volta agli occhi è la mancata comprensione dell’attività di noleggio da parte dello stesso panorama normativo italiano. Una considerazione che, com’è facile intuire, ha sicuramente il suo peso.

Se, infatti, le regolamentazioni legate a un servizio come il noleggio sono poco chiare, gli errori sono inevitabili. Soprattutto nel momento in cui questo stesso servizio deve essere gestito all’interno di gare o bandi ben specifici.

Questo misunderstanding di base ha portato, nel corso degli anni, alla confusione tra i due termini. Tant’è che, molto spesso, i noleggiatori si sono trovati ad avere a che fare con delle richieste particolari, come ad esempio l’applicazione di uno specifico contratto ai propri dipendenti per poter lavorare in alcuni cantieri.

O, ancora, è stato loro chiesto di versare dei contributi in casse che, in realtà, con il mondo del noleggio non c’entrano nulla o quasi.

Noleggio e subappalto secondo ANAC

Assodimi ha quindi chiesto ad ANAC di fare chiarezza sui due termini e sulle due attività, per mettere una pietra sopra a questa continua confusione.

Punto di partenza dell’Autorità è stato, come ovvio, dichiarare che nell’ordinamento italiano non esiste un riferimento alla definizione di “noleggio”, nonostante lo sviluppo progressivo che questo tipo di attività sta attraversando. Questo, spiega ANAC, anche in virtù dei vantaggi che gli imprenditori ottengono nell’investire in macchine di cui non fanno uso continuativo.

Secondariamente, l’Autorità ha specificato più nel dettaglio la differenza tra noleggio a caldo e noleggio a freddo:

  • con noleggio a caldo si intende la locazione del macchinario e la messa a disposizione di un dipendente con competenze specifiche;
  • con noleggio a freddo, invece, la locazione del solo macchinario.

In entrambi i casi, il locatore non assume nessuna incidenza, né oggettiva né soggettiva, sull’esecuzione dei lavori. In altre parole, il noleggio risulta in sub-affidamento.

Nel momento in cui il noleggio assume questa forma specifica, è tenuto solamente a comunicare alla stazione appaltante l’applicazione di un CCNL territoriale. L’adesione alle casse specifiche vale per il subappalto, ma non per i sub-affidamenti o i noleggi a freddo/caldo.

Il tema sarà trattato all’interno della giornata formativa del Master in noleggio 2021 di Rental Academy dedicata agli aspetti legali e normativi, in programma Martedì 20 aprile dalle 9.00 alle 13.00 su piattaforma digitale Zoom.

Tag dell'articolo: Assodimi, noleggio

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