Chi firma il contratto di noleggio?

Chi esercita l’attività di noleggio di macchine e attrezzature di lavoro sa bene che, spesso, i tempi di risposta al cliente sono molto ristretti e l’operatività diventa frenetica. Il banconista o il responsabile noleggio devono fornire in brevissimo tempo risposte puntuali a quesiti complessi e il tempo manca. Tutto questo, però, non deve andare a discapito della certezza dei rapporti tra le parti; soprattutto è importante che la vittima sacrificale non sia la completezza del contratto di noleggio. Il contratto di noleggio è il più potente strumento di tutela dell’attività dell’imprenditore e a esso deve essere sempre riservata la massima attenzione. Sia in fase di elaborazione della proposta commerciale, sia in fase di sottoscrizione del contratto stesso.

Regole di prudenza

Talvolta ci si trova davanti a situazioni in cui soggetti non titolati si propongono di firmare il contratto di noleggio per “comodità” o per il fatto che sono gli incaricati del ritiro del macchinario. Qui di seguito, vogliamo indicare qualche semplice regola di prudenza che può mettere al riparo da grossi problemi in caso di contestazione.

Prima cosa: pretendere sempre che il contratto di noleggio sia sottoscritto con timbro e firma da un lavoratore subordinato dell’azienda cliente. In questo caso si avrà la certezza che gli effetti del contratto vincoleranno senza dubbio l’azienda, cosa che non avverrebbe in caso di sottoscrizione da parte di collaboratore esterno della società o da parte del trasportatore del macchinario. In questo caso le obbligazioni si produrrebbero direttamente in capo alla persona fisica che sottoscrive e dimostrare il contrario potrebbe essere molto difficile.

Chi abbiamo davanti?

Inoltre, è opportuno richiedere sempre il documento d’identità del soggetto che sottoscrive, in modo da poter riferire la firma a una persona fisica e ricondurla all’azienda cliente. Questo è opportuno che sia fatto per tutta la modulistica contrattuale aziendale quindi per il Modulo d’Ordine e per le Condizioni Generali di noleggio. I verbali di consegna e rientro devono essere anche loro firmati da un dipendente dell’azienda cliente, che però non necessariamente deve essere un lavoratore con potere di firma dei contratti (quindi anche un operaio va bene).

Da ultimo la dichiarazione del datore di lavoro ex art. 72 comma 2 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) deve essere, per l’appunto, firmata esclusivamente dal datore di lavoro, che sicuramente non può coincidere con lavoratori subordinati e talvolta non è neanche il legale rappresentante o il titolare dell’azienda (in caso di delega ad altro consigliere di amministrazione, per esempio).

Tag dell'articolo: contratto di noleggio

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