Firmato il Decreto che qualifica i formatori alla sicurezza: e ora?

Il noleggio nel nuovo assetto normativo
Il noleggio nel nuovo assetto normativo

Il noleggio nel nuovo assetto normativo

Come si sa, molti Decreti prevedono dei regolamenti attuativi, cioè altri Decreti o accordi fra Stato, Regioni eccetera. Alcuni di questi vengono stilati dopo tempi di normale inquadramento operativo della materia (tra i sei mesi e un anno), altri invece si perdono nei meandri dell’ormai conclamata inefficienza della Pubblica Amministrazione italiana.

A dare una sveglia nei confronti del Decreto sulla “qualificazione dei formatori alla sicurezza”, finalmente firmato il 6 marzo, quindi in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai fini della sua completa attuazione, ci aveva pensato il CIIP, che il 27 febbraio scorso aveva inviato un esposto al Governo per la mancata emanazione del provvedimento approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nell’aprile del 2012.

Come noto, dopo l’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione (13 marzo), questo è un ulteriore passo per regolamentare una materia che da sempre presenta aspetti di urgenza e aree decisamente torbide. E che riguarda da vicino l’attività di molti noleggiatori.

In vigore tra un anno

La norma che comunque entrerà in vigore tra un anno, si basa su un prerequisito di accesso che individua il possesso di almeno uno di 6 criteri di esperienza oggettivi, che inquadrano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei 3 elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

In questo anno di tempo, i candidati formatori potranno svolgere eventuali corsi di formazione per integrare le loro competenze ed esercitare una formazione finalmente competente, seria e responsabile. Come già stato scritto, forse finirà l’era degli improvvisatori e dei “corsi fantasma” inventati sulla carta per raccattare fondi pubblici, spesso con la complicità magari indiretta delle strutture preposte al controllo; anche se probabilmente non si vedrà invece la fine dell’attività formativa dei soggetti controllanti e controllori (vedi le ASL e il loro mercato parallelo).

In gioco la vita umana

Ricordando che quando si parla di sicurezza si parla di vite umane messe a rischio nello svolgimento del loro lavoro, e non di carte bollate, documenti da riempire o business da presidiare, ciò che si spera è di trovarsi finalmente di fronte un mondo di offerta più trasparente e accessibile. I formatori che svolgono da anni questa attività non avranno difficoltà a comprovare di essere in possesso di uno dei 6 criteri previsti per la qualificazione.

In molti casi non si era però anteposto a questa esperienza “sul campo” una delle specifiche aggiuntive ai criteri, ora obbligatoria: cioè un percorso formativo, con esame finale, della durata minima di 24 ore per la formazione didattica dei formatori. Ci tengo da sempre a questo aspetto, che mi tocca personalmente come formatore dei formatori. Poche sono le strutture formative che precedentemente avevano compreso l’importanza di questo aspetto. Con IPAF Italia, ho collaborato per formare circa 150 formatori in cinque anni, mediante l’apprendimento esperienziale delle tecniche di comunicazione efficace applicate alla gestione di un’aula, con prove pratiche filmate e simulate commentate. Un’esperienza che ricordo come momento di reciproco arricchimento, umano e tecnico.

Un avvertimento ai datori di lavoro

Da ultimo, ci si augura che l’entrata in vigore del Decreto possa concretamente aprire la strada della formazione alla sicurezza a qualche giovane in gamba, magari non espertissimo da subito, ma sicuramente più capace di sensibilizzare alla sicurezza di certi parrucconi burocrati statali che arrotondano da anni il loro stipendio in aule cooptate. Ai datori di lavoro, obbligati dalle norme a formare i propri lavoratori, non resta che richiamare almeno due cose: la prima è l’importanza della formazione nella prevenzione, al di là degli obblighi di legge e dei relativi costi. La seconda, proprio perché toccherà loro assumere dei costi, è quella di scegliere con molta oculatezza i corsi a cui iscrivere i propri dipendenti e i soggetti che li formeranno.

I varchi lasciati dalle normative non eliminano del tutto il rischio di trovarsi di fronte presenze più o meno inconsistenti, pseudo formatori senza titolo ed esperienza, magari autorizzati in virtù di accordi commerciali con Sindacati di categoria assetati di denaro o enti bilaterali semifasulli e finte associazioni senza consistenza. Certo, la formazione è anche un business e le porte della concorrenza sono aperte a tutti (o quasi). Ma non basta mettere un timbro su un attestato di carta per assicurare a chi opera su un mezzo pericoloso o in un cantiere a rischio di non mettere a repentaglio la propria vita.

Tag dell'articolo: formazione, sicurezza

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