La forma e la sostanza

La sicurezza si tutela con un buon contratto di noleggio
La sicurezza si tutela con un buon contratto di noleggio

Pubblichiamo in questo post un contributo di Roberta Finazzi, consulente ed esperta di qualità in azienda.

Nel nostro viaggio nel mondo del noleggio come attività organizzata non può mancare un breve cenno al legame noleggio-sicurezza, fondamentale nell’attuale contesto di mercato regolamentato dal D. Lgs 81/08. Mi riferisco, in particolare, all’articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso che stabilisce al comma 2 che chiunque noleggi o conceda in uso a un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza operatore deve altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Ed è a tal proposito che l’organizzazione può subentrare a supporto, per garantire tanto al locatore quanto al locatario il rispetto della suddetta disposizione con la predisposizione di una dichiarazione che, ad ogni buon conto, è più corretto che venga redatta dal datore di lavoro. La dichiarazione deve riportare almeno i seguenti dati fondamentali:

  1. Dati del Locatario (Dati anagrafici del titolare e dell’azienda)
  2. Elenco dei lavoratori formati e in possesso di tutti i requisiti di legge per condurre ed utilizzare le attrezzature noleggiate (sono sufficienti nome e cognome così come il riferimento ad un documento di identificazione quale carta d’identità, codice fiscale o matricola aziendale)
  3. Elenco delle attrezzature per le quali i lavoratori hanno ottenuto l’abilitazione all’uso (rif. Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012)*.

Il format si presenta quindi come un’autodichiarazione del datore di lavoro locatario.

L'importanza di un contratto di noleggio per la sicurezzaIn assenza di predisposizione autonoma a cura del locatario (come di norma avviene) può esser resa disponibile una traccia dal locatore all’atto del noleggio, solitamente assieme alla documentazione fiscale e commerciale del noleggio, e raccolta debitamente compilata e firmata dal locatario all’avvio del noleggio. Così facendo entrambe le parti si assicurano il pieno rispetto della disposizione di legge (fermo restando che le informazioni riportate dal locatario siano ovviamente reali). Qualora la restituzione a cura del locatario mancasse, il noleggiatore sarà comunque soggetto alla sanzione amministrativa prevista.

Nelle mie esperienze di lavoro nel mondo dei carrelli elevatori rilevo con personale soddisfazione che sempre più aziende locatarie aderiscono nella compilazione della dichiarazione ai sensi articolo 72 del D. Lgs 81/08, consapevoli dell’importanza di adempiere agli obblighi di sicurezza. Le maggiori resistenze si registrano principalmente sui piccolissimi locatori, più dettate da disinformazione o “timore burocratico”. Tuttavia anche questi ultimi, se debitamente affiancati, dimostrano di cogliere il senso del documento e l’efficacia immediata rispetto all’obiettivo.

Ancora una volta l’organizzazione si dimostra utile allo scopo: massimo risultato con il minimo sforzo.


*(Il nostro legale esperto suggerisce comunque di esplicitare anche il riferimento dei singoli lavoratori alle singole attrezzature per cui sono stati formati. Il riferimento generico al contratto di noleggio, infatti, non basterebbe, a meno che tutti i lavoratori non siano formati per tutte le attrezzature. E anche in questo caso non sarebbe sufficiente un rinvio generico visto che l’articolo 72 elenca in modo tassativo i contenuti da inserire nella dichiarazione, ndr).

Newsletter - RentalBlog

Iscriviti Qui alla Nostra Newsletter

Ricevi tutti i nostri aggiornamenti esclusivi sul mondo del noleggio

ARTICOLI CORRELATI

Rimaniamo in contatto!

Iscriviti alla newsletter per non perdere i nostri aggiornamenti.

Marketing a cura di