Il comma 907 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 ha sciolto ogni dubbio sull’ammissibilità del leasing immobiliare pubblico circa la sua eventuale incompatibilità con le leggi esistenti sui LL.PP. e, in generale, con tutto l’ordinamento giuridico italiano, nel prevedere che le amministrazioni pubbliche “per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità possano avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria”.
Un ente pubblico potrà così avere un immobile (opera pubblica in costruendo) dietro pagamento di un canone periodico al termine del quale avrà il diritto di acquisire la proprietà pagando un riscatto di importo predeterminato. Il comma 908 prevede naturalmente l’emanazione del bando di gara per acquisire l’operazione economico-finanziaria più vantaggiosa e con le caratteristiche tecniche più adatte all’opera da realizzare.
D’altronde sono anni che le Amministrazioni Pubbliche si sono allontanate sempre più da una concezione accentrata di stampo novecentista per assumere autonomie, responsabilità e modalità privatistiche che le porta quindi a poter usufruire, per i servizi erogati alle popolazioni degli stessi canali di reperimento finanziario appannaggio finora solo del privato.