Pubblichiamo la seconda parte del contributo di Riccardo Bellumori sull’attestazione SOA per le imprese edili. Potete trovare la prima parte qui.
Nel precedente post dedicato al tema, abbiamo analizzato i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale ai fini della qualificazione per gare e appalti, e dell’’attestabilità di un’impresa ai fini della SOA.
Ecco come la voce “noleggi” entra prepotentemente nella costruzione dei requisiti di “attrezzature” idonee alla qualificazione desiderata.
Il dispositivo generale legislativo prevede che, a seconda della classifica economica – ovvero soglia di gara – alla quale l’impresa da attestare intende concorrere, la stessa impresa dovrà dimostrare di detenere una quota proporzionale (il 2%) prestabilita di attrezzature. Per esempio: se l’importo complessivo di classifica da raggiungere in attestazione dovesse arrivare a 1 .000.000,00 di Euro, l’impresa deve avere a sua disposizione una quota pari a 20.000,00 euro di valore in attrezzature. Qual è la particolarità? Alla composizione del 2% concorrono:
- quote di ammortamento di beni di proprietà, ovvero annualità indicate nel libro beni ammortizzabili, salvo per beni totalmente ammortizzati dei quali si utilizza tutto il valore adeguato al periodo di anzianità del bene;
- fatture di accessori e articoli di importo inferiore a 516,00 Euro;
- rate di leasing per beni e mezzi acquistati con questo tipo di contratto.
Ebbene, spesso (sia per soglie di classifica molto alte, oppure all’opposto molto basse) la disponibilità di beni in proprietà, ovvero in leasing, non è sufficiente a garantire il raggiungimento delle soglie utili, per motivi oggi ben noti: dalla difficoltà di credito a quella di immobilizzare risorse in beni di proprietà diretta. Pertanto, già dal DPR 34/2000 si dava facoltà alle imprese di poter raggiungere fino alla metà del 2% di quota attrezzature attraverso il ricorso al noleggio.
Pertanto, all’interno delle annualità prescelte per la verifica contabile e istruttoria dei requisiti di attestazione, è da tempo diritto delle imprese fornire alla SOA tutti i contratti di noleggio utili al conteggio dei canoni periodici pagati.
Requisiti fondamentali del contratto di noleggio idoneo secondo legge sono:
- che il contratto sia del tipo “noleggio a freddo” cioè il solo macchinario o bene strumentale privo del costo in fattura di eventuale operatore o conducente;
- che la durata del contratto di noleggio sia adeguata;
- che ovviamente il noleggio riguardi accessori, mezzi o beni di diretta inerenza alle fasi di lavorazione dell’impresa.
Le condizioni economiche generali che rendevano difficile alle imprese ricorrere alla proprietà dei beni a disposizione come attrezzature sono, se possibile, peggiorate da tre o quatto anni: credit crunch, volatilità delle imprese, difficoltà ad adeguarsi all’aggiornamento tecnologico, e infine la tendenza, oggi abbastanza diffusa, per la quale uno stesso bene, nuovo, diminuisce di prezzo di acquisto con il passare del tempo.
Ecco che il provvidenziale noleggio è intervenuto a maggior supporto di questo tipo di criticità, consentendo al legislatore, con il nuovo 207/2010, di definire nuove soglie di ammissibilità delle quote di noleggio all’interno del complesso delle attrezzature.
Pertanto, per riepilogare:
- Con il nuovo 207/2010 ai fini della attestazione SOA, il valore delle attrezzature che posso prendere in considerazione come contratti di noleggio, si ricava come sempre (cioè come nel vecchio DPR 34/2000) dal complesso dei canoni effettivamente pagati all’interno di ciascuno dei cinque anni scelti per la dimostrazione dei requisiti. Riferimento di base per calcolare l’importo dei canoni sono ovviamente contratto e serie delle fatture portate a dimostrazione.
- La differenza vera tra il vecchio DPR 34/2000 e il nuovo 207/2010 è che, per la qualificazione, l’importo possibile da utilizzare in canoni può arrivare fino al 60% del totale delle attrezzature (ammortamenti, leasing, fatture, noleggi), e non si limita piu’ al precedente 50%.