Nella recente prima giornata del Master in Noleggio di Rental Academy è riemerso un annoso tema che ancora aleggia nelle teste dei noleggiatori ibridi (dealer che noleggiano e vendono o anche costruttori che noleggiano): il noleggio con riscatto.
Sicuramente è un retaggio che dimostra il livello non ancora del tutto ottimale circa la professionalità del sistema noleggio italiano, anche se molti passi sono stati fatti. Nei casi migliori, si tratta semplicemente della mancanza di conoscenza di un aspetto che, molti anni fa, veniva usato in modo spasmodico e autolesionistico da chi ancora non aveva compreso che il noleggio è un’attività a sé.
Premesso che il tema sarà affrontato più nello specifico durante la giornata dedicata ai Pilastri legali e normativi del noleggio, è sempre per noi un piacere riproporre uno dei nostri articoli più letti.
Repetita Juvant.
La storia infinita
“Un servizio versatile, innovativo… nato per soddisfare le esigenze di un nuovo mercato. Rigidi criteri di selezione dei nostri fornitori e la grande esperienza maturata dal nostro management assicurano un ottimo rapporto qualità /prezzo per tutti i nostri prodotti disponibili per il noleggio… La nostra “mission” è infatti di rispondere a ogni richiesta di noleggio, anche combinando tra loro beni diversi, ma sempre potendo contare sul miglior prezzo”.
Così si leggeva qualche tempo fa sul sito di un noleggiatore, nella sezione “chi siamo”, che proseguiva il messaggio con toni anche più ‘incoraggianti’.
“Attraverso la nostra struttura potrete accedere a un’infinità di beni a noleggio, dalle auto ai veicoli commerciali, alle attrezzature; dalle barche ai veicoli aerei: siamo in grado di soddisfare qualunque Vostra esigenza. Fulcro della nostra politica è da sempre fornire la massima professionalità e attenzione al fine di instaurare con i nostri clienti un rapporto solido basato sulla stima e sulla soddisfazione reciproca”.
E dev’essere stato senz’altro così, perché poter contare su una struttura che – fino a prova contraria – risulta iscritta all’Albo della Banca d’Italia come intermediatore finanziario, quindi operante anche con contratti di leasing, è sempre un gran bel valore aggiunto, soprattutto di questi tempi.
Infatti, in un’altra pagina del sito, venivano esplicitamente proposti contratti di “noleggio a lungo termine con riscatto”, cioè, in sostanza, dei leasing finanziari.
Oltre all’azienda stessa, i clienti avrebbero potuto dormire quindi sonni tranquilli, se solo la società fosse stata autorizzata a operare in tal senso; purtroppo, questa autorizzazione sul sito non è mai stata resa nota, semplicemente perché era impossibile da esibire.
Nel frattempo, per la cronaca, è sparita sia la società, sia il sito.
Noleggio con riscatto
Non è, infatti, possibile per un noleggiatore operare con questa tipologia di contratto, in quanto non conforme al concetto di noleggio. questa fattispecie, è un meccanismo che viene assimilato di volta in volta al leasing o, più spesso, a una vendita a rate; o meglio, a una vendita con riserva di proprietà regolata dall’articolo 1532 del Codice Civile. Rappresentando perciò un’attività avente natura finanziaria, può essere esercitata unicamente dai soggetti a ciò abilitati.
Come sappiamo, per il noleggio non esiste un’autonoma disciplina, pertanto nell’interpretazione di questo contratto si deve necessariamente far riferimento alle norme generali previste per la locazione di beni mobili (articolo 1571 e seguenti) che è il contratto tipico più vicino al noleggio.
Ricordiamo come l’assenza di un’autonoma disciplina sia sempre fonte di distorsioni nel mercato, a causa delle numerose e spesso contrastanti e creative interpretazioni che vengono date di volta in volta dalla dottrina, dalla giurisprudenza e non ultimo dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto a livello degli uffici periferici.
Il fatto che il contratto comprenda la facoltà di acquisto al termine del noleggio, cosa che secondo molti operatori è contraria alla natura stessa del noleggio, non comporta in sé una modifica sostanziale della natura del contratto, essendo questa una clausola frutto dell’autonomia contrattuale riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico e sostenuta da un’adeguata motivazione economica.
Senza entrare nei dettagli giuridici del contratto di “noleggio con riscatto” per chi lo voglia proporre con questa terminologia, vogliamo però evidenziare qui le potenziali contestazioni opponibili a questa tipologia contrattuale atipica, invitando nel contempo i noleggiatori che si definiscono “professionali” ad abbandonare questa pessima consuetudine che, oltre a essere borderline dal punto di vista normativo, è decisamente poco trasparente sul fronte contrattuale e comunque rappresenta un vero e proprio suicidio economico per il noleggiatore stesso e alla sua identità di noleggiatore, nonché la totale contraddizione ai dettami del noleggio come servizio.
Insomma, a mio modesto parere, una vera e propria “cazzata”.
Le anomalie giuridiche e contrattuali
Nel noleggio con riscatto, la causa del contratto è la concessione di utilizzo di un determinato bene per un certo tempo e il patto di riscatto è rappresentato da una clausola contrattuale, non causa del contratto, che concede all’utilizzatore la possibilità di acquistare il bene, secondo condizioni prestabilite, alla scadenza del contratto di noleggio. Fino a questo punto nulla che possa suscitare obiezioni.
Ma quali sono le condizioni del noleggio? Il riscatto è una facoltà concessa al noleggiante oppure è una clausola obbligatoria con eventuali penali in caso di mancato esercizio?
Il punto cruciale è: con il contratto si trasferisce il diritto di utilizzo tipico del noleggio o si trasferiscono i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà e quindi di fatto la proprietà del bene?
Se, in base al contratto, è vera la prima ipotesi, allora non sussiste alcun problema; ma se si configurasse la seconda, allora potremmo dire che nella sostanza si tratta o di un contratto di leasing finanziario o di una vendita a rate con riserva di proprietà, e in entrambi i casi le possibili obiezioni di legittimità diverrebbero più che consistenti.
Se il contratto si può identificare come leasing finanziario, il problema nasce dal fatto che il noleggiatore non è soggetto autorizzato all’esercizio di attività finanziarie, sottraendosi tra l’altro a obblighi di pubblicità e di trasparenza che sono estremamente rilevanti in un sistema economico maturo, con conseguente rischio di nullità del contratto ex articolo 1418 del Codice Civile. In questo caso, l’amministrazione finanziaria potrebbe non riconoscere, ai fini fiscali, le operazioni effettuate in esecuzione del contratto, oltre naturalmente a tutte le conseguenze derivanti dall’esercizio abusivo di un’attività finanziaria.
Se, invece, dalle condizioni contrattuali si potesse fondatamente ritenere che si tratta nella sostanza di un’operazione che comporta il trasferimento della proprietà fin dalla consegna iniziale del bene (vendita a rate con riserva di proprietà), allora in primo luogo vi sarebbe un mancato rispetto dell’articolo 6 DPR 633/72 (I.V.A.), in quanto nel caso di vendita con riserva di proprietà, il momento in cui l’operazione di vendita si considera effettuata, e quindi di esigibilità dell’imposta, è il momento della consegna del bene: di conseguenza, al momento della consegna, dovrebbe essere applicata l’IVA sull’intero importo del contratto, mentre nel nostro caso l’applicazione dell’imposta viene “spalmata” sulle singole rate e infine sul riscatto.
Per ciò che riguarda le imposte dirette, vi sarebbe poi anche una violazione del principio di competenza in quanto, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell’operazione e quindi la sua competenza economica, coinciderebbe con la consegna del bene e quindi in quel momento dovrebbe essere considerato come ricavo di vendita l’intero importo del contratto.
Noleggiatori, vi domando: perché rischiare di coprirvi di ridicolo con queste pratiche che lasciano il tempo che trovano?
Soprattutto, state lontano dal rischio di pesanti sanzioni, fate piuttosto al meglio che potete e nel modo più remunerativo possibile il vostro compito di noleggiatori.
Se proprio avete da parte qualche euro da spendere, anziché in probabili multe, investite in formazione, consulenza, tecnologia, comunicazione, open house, eccetera. E’ più sano, e fa bene.
Resta fuori da questo articolo il tema del suicidio economico, che meriterebbe una lunga trattazione. a occhio e croce però, tutti i noleggiatori, anche i meno avvezzi ad analizzare le fonti del proprio reddito, sanno fare due o tre semplici calcoli e capire la differenza di cash flow e ritorno dell’investimento tra le due pratiche.
Alla prossima.
Buongiorno carissimo Pier Angelo, nulla da eccepire riguardo alle tue legali osservazioni, peraltro esatte seppur conosciutissime.
Io non credo che i miei colleghi, certamente la maggioranza, commettano “cazzate” come le chiami tu a cuor leggero o per ignoranza.. Io credo che lo facciano solo per “sopravvivere” e soprattuto per mantenere il possesso di un bene che di fatto, una vendita rateale, anche se con ipoteca notarile.. se un cliente decidesse di “trattenersi” una macchina (ovviamente non pagandone le rate… ) difficilmente riusciresti in tempi brevi a recuperarla.
Quindi spesso “accettiamo il rischio” di una verifica.. piuttosto che perdere trattativa e/o peggio la macchina.
Siamo in Italia.. forse qualche volta lo dimentichi.. come quando dici che i clienti.. quelli bravi vanno premiati con tariffe del noleggio dedicate e meritocratiche… Ma tutti gli altri che invece e in maggioranza non lo sono.. la differenza in soldi ce la metti tu?