La responsabilità del noleggiatore nel noleggio a caldo

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un commento dell’Avvocato Lorenzo Perino.

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’interessante sentenza in materia di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro (Cass. Pen. Sez. IV n. 109/2012).

Nel caso di specie all’interno di un appalto era stata noleggiata una piattaforma aerea semovente “a ragno” con operatore per lo svolgimento di un lavoro in altezza. L’operatore ha posizionato il macchinario ed ha portato l’operaio della ditta cliente ad eseguire il lavoro in quota. Nel corso dell’esecuzione la piattaforma si è ribaltata causando la morte del soggetto che lavorava all’interno della cesta.

La Suprema Corte ha valutato la sentenza della Corte di Appello che prevedeva la condanna del manovratore per il reato di omicidio colposo dovuto ad erronea stabilizzazione della piattaforma in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni contenute all’interno del manuale d’uso e manutenzione del macchinario e ne ha confermato il dispositivo. Infatti i giudici di legittimità hanno posto l’accento sul fatto che la piattaforma era stata posizionata in modo asimmetrico e su terreno friabile dovuto alla presenza di pietrisco. L’avere poi utilizzato piastre in legno posizionate sotto gli stabilizzatori rivelatesi inadeguate non ha fatto altro che avvalorare la tesi sostenuta dalla Suprema Corte.

Da ultimo la sentenza ha stabilito che non sia ravvisabile una posizione generica di garanzia in capo al noleggiatore verso gli operai dell’appaltatore ma che il primo si trova chiamato a rispondere nel caso in cui dal funzionamento del macchinario derivi un danno a lui imputabile a titolo di colpa.

Il noleggiatore e il manovratore sono entrambi responsabili

Il principio sancito è senza dubbio corretto: il noleggiatore di macchinario a caldo è chiamato a rispondere esclusivamente dei danni causati dal proprio operatore a terzi nell’attività di manovra ed utilizzo del macchinario. Infatti è su quest’attività, e solo su questa, che il noleggiatore, in qualità di datore di lavoro, è chiamato ad adottare le cautele e gli apprestamenti di sicurezza previsti dalla normativa in vigore.

Quindi spetterà a lui formare adeguatamente l’operatore affinché scarichi, stabilizzi, utilizzi e ricarichi sul camion il macchinario in sicurezza ed eventualmente sovrintendere a dette operazioni. Oltre a questo dovrà curare attentamente la manutenzione ed i controlli sul macchinario stesso. Solo in questo caso potrà andare esente da responsabilità. Nel caso descritto invece è stato accertato un comportamento imprudente o una mancanza di perizia tecnica in capo al manovratore, avendo questi stabilizzato la piattaforma in modo non corretto. E’ del tutto evidente che in un caso come questo il noleggiatore ed il manovratore debbano essere chiamati a rispondere di tale comportamenti colposi.

Tag dell'articolo: noleggio, sicurezza

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