I cantieri stanno lentamente riaprendo e le macchine lasciate a suo tempo presso la clientela potrebbero non tornare così facilmente all’ovile.
La concessione in uso di beni sulla base di contratti di noleggio espone, infatti, l’imprenditore al rischio di mancata restituzione alla scadenza del contratto ma, in alcuni casi, tale fattispecie si manifesta anche nel corso di un contratto in essere.
Le conseguenze economiche di tali situazioni sono molto pesanti per i noleggiatori, a causa della perdita di valore diretto del bene, ma anche dell’impossibilità di mantenere disponibile nel parco mezzi a noleggio il bene sottratto, con conseguente perdita di fatturato.
Il mercato mette a disposizione del noleggiatore strumenti volti a prevenire queste patologie (antifurti meccanici, elettronici o sistemi di localizzazione satellitare o terrestre) ma non sempre la loro efficacia è tale da garantire effettivamente l’azienda.
La qualificazione giuridica corretta, nei diversi casi, aiuta a comprendere quali siano poi gli strumenti che la legge mette a disposizione dell’azienda per tutelarsi.
Furto, truffa o appropriazione indebita?
Se un soggetto si impossessa di un macchinario altrui, sottraendolo a chi lo detiene al fine di procurare profitto per sé o per altri, si rende responsabile del reato di furto (art. 624 c.p.). Elemento qualificante del furto è lo spossessamento che viene effettuato a danno del titolare, come ad esempio sottrarre un macchinario da un magazzino con la finalità di rivenderlo.
Ipotesi giuridicamente diversa è quella dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) che viene commessa da chiunque si appropri della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La differenza qui sta nel fatto che l’autore del reato ha già il possesso della cosa, per esempio sulla base di un regolare contratto di noleggio. Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto prende la decisione di non restituire più il macchinario al noleggiatore o manifesta comportamenti incompatibili con tale restituzione.
E’ anche possibile qualificare la mancata restituzione come truffa (art. 640 c.p.), qualora l’autore, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con l’altrui danno. Questo è il caso in cui un noleggiatore venga ingannato attraverso la predisposizione di falsa documentazione da parte di soggetti che vogliono simulare l’esistenza di un’azienda a cui noleggiare macchinari al solo fine di appropriarsene. E’ chiaro che tutta l’attività fraudolenta preparatoria è quelle che rileva per qualificare il comportamento all’interno di tale più grave fattispecie penale.
Le azioni di tutela
L’esperienza condivisa dalle aziende di noleggio e le analisi fatte ragionando sulle casistiche accadute, hanno individuato azioni precise atte a prevenire, spesso in modo efficace, tali spiacevoli inconvenienti. Il mercato, inoltre, mette a disposizione dell’imprenditore numerosi strumenti volti a prevenire e combattere questi fenomeni e spetta a lui effettuare una valutazione comparata dell’efficacia di ciascuno.
Così dopo avere verificato le proprie procedure interne di struttura organizzativa e verifica dell’affidabilità della clientela (primo potentissimo strumento nelle sue mani), il noleggiatore potrà passare al controllo delle modalità di ricovero dei mezzi e delle attrezzature, sia quando sono in deposito presso la propria sede, sia quando sono nella disponibilità del cliente in corso di contratto di noleggio.
Ulteriori strumenti utili sono certamente i sistemi di localizzazione, in grado di permettere un’individuazione del bene in caso di furto, appropriazione indebita o truffa (talvolta anche il recupero) e i dispositivi antifurto meccanici o elettronici. Le coperture assicurative, pressoché standardizzate per le fattispecie di furto (ma attenzione alle franchigie), al momento non appaiono come soluzione praticabile per i reati di appropriazione indebita.