Riceviamo e pubblichiamo un interessante contributo di Riccardo Bellumori sull’attestazione SOA per le imprese edili.
Affrontiamo in questo post un aspetto di rilevante importanza per le imprese edili coinvolte nel processo di Attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione), parlando dell’importanza che sempre piu’ riveste il noleggio di beni e attrezzature per il raggiungimento dei requisiti necessari a un’impresa per qualificarsi. La nozione di SOA è certo ben nota alla maggioranza degli operatori del settore, ma ne riportiamo qui brevi cenni informativi e di sintesi.
Con la cessazione dell’Albo Nazionale dei Costruttori, posto in essere sino alla data del 31 Dicembre 1999, con il DPR 34 del 25 gennaio 2000 si definisce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese del settore edile, obbligatorio per la partecipazione a Bandi di Gara ed Appalti pubblici di importo superiore a 150.000,00 Euro.
Il nuovo sistema di qualificazione definito a partire dal DPR 34/2000 configura le SOA (Società Organismo di Attestazione) quale soggetto unico autorizzato al rilascio delle Attestazioni di legge previa verifica dei requisiti obbligatori ed imprescindibili per il processo di qualificazione.
I requisiti, suddivisi in due tipologie (requisiti di ordine GENERALE e di ordine SPECIALE) devono essere dimostrati e posseduti alla data di sottoscrizione dell’apposito contratto tra la SOA e l’Impresa impegnata alla qualificazione. Tralasciando la evidenziazione dei requisiti GENERALI, vediamo che tra i requisiti di ordine SPECIALE – da poter ricavare nell’ambito di cinque annualità pregresse dell’esercizio di Impresa, ma inserite nel più ampio contesto del decennio precedente la firma del contratto di cui sopra – ve ne sono due che qui ricordiamo:
A) Requisito del PERSONALE (definito ex Art.18 DPR 34/2000 come “adeguato organico medio annuo”);
B) Requisito delle ATTREZZATURE (definito ex Art.18 DPR 34/2000 come “ adeguata dotazione di attrezzature tecniche”).
Bene: tutta la sintesi e il resoconto sino a qui illustrato servono a puntare l’attenzione sull’aspetto delle “ATTREZZATURE”, e per derivazione dei noleggi a cui facevamo cenno.
L’Art.18 DPR 34/2000 al Comma 8 definisce che “L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio (….)”. Perciò beni, mezzi e attrezzature necessarie alla attività lavorativa direttamente correlati all’oggetto della qualificazione, complessivamente:
- posseduti (Libro Beni Ammortizzabili oppure fatture di acquisto per tutti gli attrezzi o accessori non superiori a 516 Euro);
- in regime di Leasing;
- e infine utilizzati con la formula del noleggio.
In particolare si intende il noleggio “a freddo”, cioè il noleggio puro dell’attrezzatura o del mezzo necessario per l’attività di lavoro a esclusione di personale dedicato al loro comando e conduzione.
Non serve qui ricordare alle imprese l’offerta in noleggio molto completa e aggiornata sul mercato di ciò che si comprende per Beni, Mezzi, Attrezzature necessarie alla attività lavorativa. Tra mezzi di locomozione (veicoli industriali e commerciali, per trasporto merci e/o uso promiscuo), macchine per movimento terra, attrezzature per lavorazione diretta, ponteggi e quant’altro, un’impresa per il proprio cantiere trova tutto ciò che serve per operare.
La questione è un’altra, e riguarda sia l’utilizzo che le imprese dovrebbero poter fare sempre di uno strumento così flessibile e ottimale come è in generale il noleggio, sia le novità normative ultime in ambito SOA, per le quali il noleggio diviene ancor più importante e strategico anche per il conseguimento dei requisiti necessari alla qualificazione.
Ma per le considerazioni su quanto sia strategico il noleggio – per le imprese edili e nello specifico per quelle attente alla qualificazione SOA – non solo per i flussi di cassa, per il corretto dimensionamento delle attrezzature in funzione dei carichi di lavoro, rimandiamo a un post successivo.