L’articolo 84 del Codice della Strada sembra continuare a chiudere su tutta la linea la possibilità di noleggiare, senza conducente, veicoli destinati al trasporto di cose che superino le 6 tonnellate come massa complessiva a pieno carico e quali veicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti.
In realtà la disciplina della materia è scissa in due. L’attività del trasporto di cose presenta infatti la possibilità di un’ottica diversa prevista dallo stesso articolo 84, paragrafo 3: “L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazione può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e in proprietà di altra impresa italiana aderente all’albo degli autotrasportatori”.
La FISE, a cui abbiamo richiesto un parere, ci ha confermato la validità di una consuetudine interpretativa del suddetto paragrafo, che permette l’utilizzo di un mezzo pesante superiore alle 6 tonnellate da parte di un autotrasportatore per conto terzi, che l’abbia avuto in noleggio da un altro trasportatore conto
terzi che a sua volta detenga lo stesso mezzo in locazione.
Ciò significa che un autotrasportatore di cose per conto terzi (A) può noleggiare uno dei mezzi di cui sopra a un autotrasportatore (B) che può noleggiarlo a (C). Naturalmente le situazioni e i dettagli devono essere ben indicati nei contratti per fornire al primo locatore ogni informazione possibile circa le eventuali multe e sanzioni che possono colpire il secondo e terzo locatario.
Stiamo parlando naturalmente di noleggio senza conducente. Nulla è invece possibile per il trasporto di persone.
chi mi puo aiutare un autostrportatore merci conto terzi puo effettare forniture di noli ad enti pubblici con escatori pale meccanice puo avvalersi