Da sempre il settore della navigazione è uno di quelli dove il noleggio (e altre forme simili di godimento di un bene mobile, come il leasing) è più utilizzato. Tant’è vero che è nel codice della navigazione che si trova l’unico riferimento normativo italiano al noleggio come contratto tipico, o comunque descritto e normato nelle sue componenti principali.
Una attenzione che secondo molti il noleggio dovrebbe avere da questo punto di vista anche in molti altri settori dell’economia reale. Ma tant’è.
Proprio dal settore nautico arrivano alcune novità normative relative al noleggio, che con le loro luci e ombre rappresentano abbastanza bene sia l’evoluzione degli usi e del ruolo del noleggio, sia il vuoto normativo che ormai molte parti dell’economia (e la nautica tra queste) devono sopportare.
L’evoluzione del noleggio “occasionale”
In generale, in tutti i casi in cui un’unità da diporto viene noleggiata, così come stabilito dall’art. 47 del Codice della Nautica da Diporto (CND), i membri dell’equipaggio devono essere muniti dei titoli professionali previsti dal regolamento di cui al D.M. 10.5.2005, n. 121. La normativa in questo modo sottintende che l’aspirante marinaio deve fare una scelta professionale “a tempo pieno” (cioè diventare ufficiale di coperta o di macchina).
Una scelta cosi radicale, però, non coincide con la figura dello “skipper”, così come comunemente risulta dalla pratica del settore soprattutto per le unità minori, né con l’ipotesi che un privato offra la propria barca a noleggio in modo occasionale.
L’art. 59 ter del DL 24 gennaio 2012, n. 1, così come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha quindi introdotto il cosiddetto “noleggio occasionale”, esercitato da privati e che non costituisce un uso commerciale delle barche lunghe fino a 18 metri. Il proprietario di un’imbarcazione, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o una persona da esso delegata, possono dare l’imbarcazione a noleggio a una persona in possesso anche della sola patente nautica. Solo per le navi da diporto (quindi imbarcazioni di dimensioni molto più rilevanti) è richiesto il titolo professionale.
Tutto questo anche con semplificazioni dal punto di vista fiscale: se l’attività di conduzione della barca è effettuata da terzi, per questi ultimi vige il regime delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, con tutta una serie di obblighi semplificati in termini di comunicazione e di regime di imposta (che è quella sostitutiva del 20%).
Una evoluzione normativa che quindi in teoria semplifica la possibilità per alcuni soggetti di offrire una barca a noleggio, e per altri di svolgere la propria attività (specie quella stagionale o occasionale) con meno vincoli.
Purtroppo a oggi (a un anno di distanza) non è stato ancora promulgato il decreto attuativo. Questo, considerando le interessanti ricadute che il provvedimento potrebbe avere anche a livello turistico, la dice lunga sulla sensibilità della pubblica amministrazione e sulla situazione di stallo che le nostre principali istituzioni vivono da diversi mesi a questa parte.
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