E così il leasing finanziario torna ad essere più serratamente competitivo rispetto al noleggio, in termini di deducibilità fiscale. La legge di stabilità 2014 introduce infatti importanti novità sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, per i contratti stipulati a partire 1° gennaio 2014.
Tralasciando le questioni riguardanti i beni immobili, per le imprese la durata minima fiscale relativa ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi alla metà del periodo di ammortamento, così come è già per i lavoratori autonomi che mantengono tale periodo.
Con particolare riferimento agli autoveicoli, per le autovetture rimane confermato nell’intero periodo d’ammortamento (4 anni) il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata (art. 164 c. 1 lett. b) Tuir) anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo; per i veicoli commerciali/industriali (autocarri, camion, eccetera), autovetture strumentali nell’attività propria (quelle degli autonoleggi) e autovetture assegnate in uso promiscuo al dipendente (per i quali non opera la durata minima di 4 anni) si verifica la riduzione del periodo di deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa.
Qui è possibile leggere un approfondimento delle varie casistiche.
Mentre qui si può trovare un’interessante tabella che riporta come è variata la disciplina delle deducibilità dei canoni leasing negli ultimi anni.
Su queste novità pesa naturalmente l’aspetto della disponibilità o meno di finanziarie e banche a riaprire i rubinetti del credito, ma la massiccia campagna stampa di Assilea lascia ben sperare, almeno nelle intenzioni di facciata. Vedremo ora anche come e se sarà modificata la politica di vendita di quei costruttori di macchine operative che hanno nel frattempo abbracciato a testa bassa e un po’ alla disperata la strada del noleggio diretto a lungo termine dei propri prodotti, cannibalizzando il proprio mercato, l’efficacia della rete di vendita e uniformando un po’ frettolosamente le necessità dei differenti target.