Localizzazione GPS e controllo a distanza dei lavoratori

lavoratori in cantiera con tablet
atori in cantiera con tablet

Da alcuni anni, il mercato mette a disposizione delle aziende sistemi di localizzazione GPS (ma anche funzionanti con tecnologia terrestre) finalizzati al monitoraggio delle flotte di veicoli e macchinari i cui riflessi operativi sono molto rilevanti. Questi sistemi consentono in primis di monitorare la posizione dei veicoli aziendali, ma anche di controllare le funzionalità e l’operatività di macchinari e attrezzature di lavoro, in proprietà o dati a noleggio. Il “jobs act” ha riformato il tema dei controlli a distanza dei lavoratori regolato dall’art. 4 comma 2 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) escludendo dal campo di applicazione di quest’ultima norma i dispositivi che risultino funzionali all’erogazione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore.

In pratica, l’articolo di cui sopra stabilisce che, nel caso in cui dall’utilizzo di strumenti elettronici possa derivare anche un controllo a distanza dei lavoratori, questi possono essere installati solamente previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, con l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Quindi quello che doveva essere chiarito è se i sistemi di localizzazione GPS installati sui veicoli o attrezzature aziendali potessero essere considerati funzionali all’erogazione della prestazione lavorativa oppure no.

Sul tema, di non poca portata pratica per le aziende, si è pronunciato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2/2016 dando indicazione del fatto che, in linea generale, l’installazione di sistemi di localizzazione GPS non possa di per sé essere considerata funzionale all’erogazione della prestazione lavorativa ma solamente finalizzata a soddisfare esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, l’utilizzo di tali tecnologie in azienda deve essere sempre preceduto dall’accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro fatto salvo che in pochi casi specifici, come la presenza di norme di legge particolari (portavalori superiori a Euro 1.500.000) o circostanze in cui la prestazione lavorativa non possa essere prestata se non attraverso l’utilizzo di tali tecnologie.

Tag dell'articolo: gestione della flotta

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