La 231 e il Testo Unico

Le leggi non scritte della vendita
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Il terzo e ultimo post dedicato alle implicazioni della 231 per le aziende di noleggio è riferito alla parte del Testo Unico sulla sicurezza in cui il legislatore italiano ha ritenuto opportuno inserire all’interno una norma volta a specificare alcuni aspetti dei modelli organizzativi da adottare in relazione ai reati commessi con violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Ce ne parla l’avvocato Lorenzo Perino, relatore al workshop formativo previsto per il 9 luglio a Milano

A questo link trovate tutte le informazioni.

L’articolo 30 del Testo Unico sulla sicurezza

di Lorenzo Perino

Il comma 1 descrive gli aspetti cui deve fare riferimento il sistema di controllo aziendale per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. Ed effettivamente fornisce qualche indicazione, anche se generica, sui contenuti del modello. Il comma 2, invece, prescrive che il modello debba prevedere “idonei sistemi di registrazione dello svolgimento delle attività di prevenzione”. E se ne comprende facilmente il motivo: in caso di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria l’ente dovrà essere in grado di produrre documentazione comprovante il processo di controllo e verifica delle attività interne attuato.

Quello che più colpisce e si rileva in questa sede è invece il comma 5 dell’articolo: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6”.

In sostanza l’articolo fissa lo standard di come dovrebbero essere i modelli organizzativi interni agli enti in materia di sicurezza. Le perplessità sulla formulazione di questa norma sono molte: innanzitutto non si comprende che durata abbia la fase di prima applicazione, potrebbe essere qualche mese o qualche anno. Poi altrettanto oscura è l’espressione “si presumono conformi”, in quanto non è specificato se la sola adozione delle procedure sia da ritenersi sufficiente in quanto tale ovvero se rimanga in capo al giudice un ulteriore spazio di valutazione dell’efficacia e dell’effettività dello stesso. Oltre a questo tali sistemi di certificazione della sicurezza in azienda sono davvero complessi.

Detto questo è opportuno fissare qualche concetto utile all’imprenditore che si avvicini a questa materia:

  • Chi decide di introdurre i modelli organizzativi è necessario che si rivolga a professionisti dotati di competenze eterogenee: competenze di diritto penale e societario, di organizzazione aziendale, di sicurezza sul lavoro e di sistemi di qualità. Trovare sul mercato della consulenza realtà dotate di tutte queste competenze integrate tra loro è, ancora oggi, molto difficile.
  • Nella redazione dei modelli è utile alle “Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”[1] emanate da Confindustria aggiornate al 31 marzo 2008, reperibili sul loro sito Internet gratuitamente. Costituiscono un’ottima base da cui partire in quanto elaborate da commissioni di esperti dotati delle competenze eterogenee di cui sopra;
  • Le aziende di dimensioni maggiori è opportuno che comunque svolgano un’analisi del rischio da D.Lgs. 231/01, analisi che potrà anche culminare con la decisione di non adottare gli adempimenti previsti dalla legge.

[1] http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/1f77a3860529403ec125742600577c2b/$FILE/Linee%20Guida%20231_2008.pdf

Tag dell'articolo: formazione, noleggio

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