Il noleggio generalista Italnolo è un’opera dell’ingegno

Le legge riconosce il modello di noleggio generalista
Le legge riconosce il modello di noleggio generalista

Le legge riconosce il modello di noleggio generalista di Italnolo

Non siamo noi a dirlo, stavolta, ma il Tribunale di La Spezia che qualche settimana fa si è trovato a giudicare una annosa vertenza che ha tutti i contorni della “spy story” (abbiamo letto con appassionato interesse i passaggi della comparsa conclusionale).

Il franchising del “tutto a noleggio” che fa capo a Edmondo Colliva e opera in Italia da oltre tre lustri con circa 40 affiliati, ha ottenuto, infatti, un importante riconoscimento giuridico a tutela della proprietà intellettuale del proprio know how. L’orgoglio imprenditoriale di Colliva, il suo particolare format di noleggio generalista e le lucide motivazioni dell’Avvocato Gino Ambrosini di Sarzana, hanno sconfitto lo scetticismo che sempre aleggia attorno alle cause di tutela dei propri diritti immateriali, vedendosi riconosciuto in sede civile il comportamento di infedeltà e di palese violazione del rapporto professionale di un proprio affiliato.

Ma andiamo con ordine.

La storia di Italnolo

Italnolo, che fa capo alla società TE.CO di Sarzana, è una delle eccellenze riconosciute del noleggio professionale a livello nazionale e che ha anche ottenuto riconoscimenti anche in ambito internazionale. Si tratta di un marchio diffuso su gran parte del Centro Nord Italia con estensioni sino al Lazio e la Campania. Edmondo Colliva, osservando ciò che avveniva con successo nei paesi anglosassoni, anni fa ebbe l’intuizione di rendere un servizio all’edilizia non attraverso la vendita di materiali e attrezzature, bensì offrendo il noleggio delle stesse. Successivamente, il know-how che sembrava destinato a un settore limitato e a un’area geografica ristretta, si è imposto a livello nazionale, complice lo sviluppo di una cultura favorevole e della presenza di altri operatori specializzati. Il modello di Colliva si è affinato in una visione più generalista, anche al di fuori delle necessità delle imprese edili, diventando una vera e propria rete di affiliati in tutta Italia. Colliva ha saputo creare un prototipo e un’organizzazione precisa su tutti i fronti, attraverso un format che regola i rapporti organizzativi e commerciali con i propri affiliati.

Il caso Italnolo secondo la legge

E’ così che, nel 2007, una nota impresa di Rovigo affiliata a Italnolo da alcuni anni, ha cominciato a duplicare il sistema Italnolo (modulistica “copia e incolla”, sistemi informatici, macchine e attrezzature di proprietà offerte negli stessi locali del marchio di Colliva) avvantaggiandosene con un proprio ed autonomo marchio “ombra” che permetteva loro di incassare introiti senza pagare le dovute royalty. Una volta intercettata l’attività “parallela” da parte di un ispettore Italnolo, si trattava di scegliere se ingoiare il boccone amaro o procedere a tutela del proprio know how alla stregua delle opere intellettuali e dell’ingegno.

La vertenza giudiziale per la rivendicazione della titolarità del “format” e la richiesta di inibizione dell’indebito utilizzo è stata fatta davanti al Tribunale di La Spezia, con l’assistenza dello studio legale dell’Avvocato Gino Ambrosini di Sarzana, dove nei giorni scorsi, al termine di una lunga e approfondita istruttoria che ha dovuto affrontare sia il complicato tema del contratto di franchising, sia la peculiare struttura “ingegnosa” dell’organizzazione, la Giudice dott.ssa Nella Mori ha accolto le tesi di Italnolo dichiarando la proprietà del sistema commerciale ideato dal Colliva e affermando l’illegittimità del comportamento della società veneta che aveva sostanzialmente duplicato l’originaria ideazione. “Si tratta di una rara sentenza che afferma il principio della protezione della proprietà intellettuale e della sua applicazione commerciale, conferendo tutela a tutte le imprese, piccole o grandi, che ogni giorno intravedono nuove frontiere” ci ha dichiarato soddisfatto il geometra Colliva. “Spero che questa decisione possa scongiurare i continui tentativi che la mia azienda subisce di indebito utilizzo della nostra originalità”.

Ora che il pronunciamento ha definito la vittoria in sede civile, si passerà alla quantificazione del danno subìto che, come sappiamo, nelle cause di questo tipo deve essere circostanziato e rappresentato con precisione (si parla di alcune centinaia di migliaia di euro). Certo è che la sentenza è molto importante per alcuni motivi che non sfuggiranno ai nostri lettori:

  1. definisce il noleggio, organizzato con tratti peculiari e un’organizzazione precisa un’attività dell’ingegno.
  2. mette un freno alle appropriazioni indebite di proprietà dell’intelletto, soprattutto quando a perpetrare tale comportamento sono affiliati che hanno ottenuto contenuti e organizzazione in maniera esclusiva e fidelizzata (si apre, ad esempio, una riflessione sui Centri di formazione appartenenti a un’organizzazione precisa che poi offrono una formazione propria, copia incollando manuali e modus operandi per non pagare i diritti);
  3. eleva un’organizzazione imprenditoriale al rango di un’opera dell’ingegno.

Facciamo i nostri complimenti a Colliva e all’avvocato Ambrosini anche per aver difeso con determinazione, seppur in seconda battuta, il noleggio come intuizione professionale.

Tag dell'articolo: Italnolo, noleggio generalista

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