Nello scorso post abbiamo visto quali sono i principali vantaggi per il noleggiatore (specialmente quelli in termini di facilitazione dell’investimento nel parco macchine).
Ma cos’è il subnoleggio?
Giuridicamente si inquadra nella tipologia dei contratti derivati, che restano in vita fintanto che i contratti originari sono attivi. Entrare però nei meandri della normativa che lo regola e delle sue mille sfaccettature, rischia di farci venire il mal di stomaco. Meno tortuoso è il suo approccio pratico, regolato da una contrattualistica che guarda più agli aspetti operativi e commerciali che alle norme giuridiche. In pratica, un grosso noleggiatore o, come sempre più spesso accade, direttamente un produttore, mettono a disposizione di un noleggiatore, solitamente più piccolo, quelle macchine che servono a questi per integrare le sue esigenze. Il tutto viene regolato da una provvigione che, per convenzione, viene definita spread di subnoleggio, calcolata sul canone pagato dal cliente finale, normalmente tra il 20 e il 30 per cento appannaggio del secondo noleggiatore e il resto in carico al primo noleggiatore o comunque al proprietario del mezzo noleggiato.
Un altro aspetto tipico del subnoleggio è quello della gestione dei mezzi. Le macchine possono cioè stazionare in maniera continuativa presso il secondo noleggiatore oppure non transitare nemmeno nel suo parco e giungere direttamente alla destinazione di utilizzo a seconda dell’esigenza. Lasciamo, a chi legge, trarre conclusioni e giudizi sulle opportunità e i rischi del primo e del secondo caso; ci limitiamo qui a osservare che nel primo caso (in cui la macchina è definita un po’ eufemisticamente in “conto visione”) la soluzione è maggiormente praticata dai produttori, mentre il secondo è la prassi che generalmente regola i rapporti di scambio fra noleggiatori.
Il produttore può così far circolare più mezzi, renderli visibili più direttamente alla clientela finale che, spesso, dopo un primo noleggio di assaggio li acquista. D’altro canto, il noleggiatore può mostrare “alla vista” un parco macchine drogato al rialzo, la cui quantità complessiva non corrisponde alla reale proprietà. Una sorta di fiore all’occhiello, un po’ perverso, che diventa però un problema per l’utilizzatore, quando il rapporto fra il parco di proprietà e quello in conto visione pende troppo a vantaggio di quest’ultimo. Il cliente può infatti recepire un’immagine distorta della qualità, della professionalità e della consistenza del noleggiatore che ha di fronte.
Questo aspetto non sembra preoccupare più di tanto i produttori che, sempre meno timidamente, si avvalgono del subnoleggio come formula risolutiva per definire il proprio ruolo all’interno della filiera del mercato del noleggio, per molto tempo guardato con diffidenza. Ed è qui, il vero anello debole della catena.
Il produttore, che semmai dovrebbe prodigarsi per coinvolgere e incentivare presso la propria rete distributiva un’offerta di noleggio adeguata, imprenditorialmente seria e competente, con un supporto di formazione, di soluzioni finanziarie e organizzazione, tende invece a incentivare invece questa formula un po’ “mordi e fuggi”, che alla lunga banalizza l’aspetto di servizio del noleggio e può generare problematiche anche più complesse. Quali problematiche? Intanto si verrà a creare una nuova atipica categoria di “noleggiatori finanzieri”, preoccupati di ottimizzare una redditività di transito piuttosto che organizzare e offrire un servizio, magari faticoso, ma dai contenuti più concreti.E questo, ci sia consentito, alla faccia dell’immagine del noleggio stesso, che è tutta un’altra cosa. Inoltre si perverrà rapidamente alla costituzione di un mercato dimensionalmente “gonfiato” che il settore, non più in espansione, non è in grado di assorbire (con pericolose e già evidenti ricadute sul mercato dell’usato, perfino concorrenziale ora al noleggio, e sull’efficienza media complessiva delle flotte). Infine, si abituerà il cliente a una richiesta di scarsa qualità a vantaggio magari della (presunta) convenienza dei canoni, cosa che non appartiene al noleggio, quello vero, né alla crescita della cultura della soluzione.
Qualche considerazione conclusiva: occorre innanzitutto un’attenta osservazione del fenomeno, che è sì utile e positivo ma solamente come soluzione integrativa delle necessità impellenti, anche in previsione di una crescita mirata del singolo parco dei noleggiatori. Quindi, bene se è l’accompagnamento a questa crescita; male se ne diviene il sostituto. Peggio, se si usa il subnoleggio come unica leva strategica.
Ai produttori rivolgiamo l’appello (che temiamo cadrà nel vuoto), di non farsi allettare troppo da questa tendenza. Semmai di inserirla come alternativa integrativa di supporto finanziario, ora che le banche e le società di leasing annaspano.
Ai noleggiatori chiediamo di non diventare dei meri passacarte (o quantomeno di smettere, a quel punto, di considerarsi noleggiatori).
Ai clienti del noleggio chiediamo di approfondire la reale consistenza dei loro partner.
E se proprio vogliamo mettere la ciliegina su questa torta poco accattivante, si potrebbe chiedere alle banche e alle società di leasing di uscire dalle loro dinamiche obsolete di analisi degli affidamenti delle società di noleggio, che non vanno valutate col credit scoring della liquidità, ma considerate negli interessanti flussi “in divenire”.
Buongiorno,ma quando si sub noleggia una PLE a terzi l’assicurazione copre anche quest’ultimo?
Noleggiatore
subnoleggiatore
cliente
e se il cliente dovesse farla utilizzare ad un altro soggetto con un altra partita iva?
Vedete,questi fatti accadono,e gradirei una risposta visto che mi occupo di noleggiare PLE dal 1999
Grazie,e buon lavoro
Per quanto riguarda la prima domanda, il subnoleggio rappresenta un passaggio in più verso l’utilizzatore finale. Il titolare della macchina viene tutelato (e coperto dai rischi) con la specifica che mette a disposizione la sua macchina al noleggiatore non per l’uso finale, ma per il noleggio a terzi. Di conseguenza, quando il noleggiatore noleggerà la macchina all’utilizzatore finale, risponderà egli stesso sia con le proprie coperture assicurative, sia alle normative da rispettare.
Il cliente finale non potrebbe invece a sua volta noleggiarla a un terzo, a meno che non lo dichiari al noleggiatore e ne ottenga il consenso esplicito, sempre nel rispetto delle norme.
Purtroppo nel nostro Paese questo succede perchè non è ben identificata giuridicamente la figura del noleggiatore professionale.
La recente rivisitazione del D.Lgs. 81/2008 ha portato ad alcuni ulteriori chiarimenti in proposito all’uso e alle incombenze del noleggiatore, soprattutto in merito alla esatta identificazione del soggetto che le utilizzerà, che dovrà anche essere formato.
Infatti il nuovo D.Lgs. 106/2009 che lo modifica, riporta gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, gli obblighi dei lavoratori, gli obblighi relativi alla formazione e gli obblighi di chi noleggia le macchine a terzi.
Per brevità, le riporto questi ultimi, individuati nell’articolo 72.
Art. 72. – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Spero di esserle stato di aiuto.
Wow! Pier Angelo è stato chiaro,ma perchè in Veneto le ore di formazione ed addestramento sono con un minimo di 8
e in Friuli Venezia Giulia ne vengono richieste solo 4?
Perchè, pur essendo il Decreto Legislativo la fonte principale, la normativa al momento prevede che ogni regione accrediti i soggetti e le modalità di erogazione delle disposizioni.
Tutto questo naturalmente in attesa dei regolamenti attuativi che saranno pubblicati entro luglio 2010 e che, come prevede il decreto, determineranno definitivamente quanto oggi gestito in modo decentrato.